E-commerce e prodotti contraffatti: quando il provider è responsabile (e rischia davvero)

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E-commerce e contraffazione: quando il gestore della piattaforma diventa responsabile e perde l’esenzione prevista dalla legge.

Provider e responsabilità: quando perdi la “protezione”

Nel commercio online, non tutti i gestori di piattaforme sono uguali.

Secondo il Tribunale di Venezia (4 novembre 2024, n. 3902/2024), il provider non è esente da responsabilità se il suo ruolo non è puramente tecnico.

 L’esenzione (art. 16 d.lgs. 70/2003) vale solo per chi è:

  • passivo
  • automatico
  • neutrale

Quando il provider diventa “attivo”

Perdi la protezione se:

  • selezioni i venditori
  • gestisci i pagamenti
  • coordini le transazioni
  • controlli o influenzi l’offerta

 In questi casi, incidi sul contenuto commerciale → quindi sei responsabile.

Contraffazione online: basta la messa in vendita

Non serve vendere davvero per violare un marchio.

 È sufficiente:

  • pubblicare un prodotto contraffatto
  • promuoverlo online
  • renderlo disponibile all’acquisto

 Anche senza vendite concluse, la violazione esiste.

Marchio UE: quando scatta la violazione

Si configura contraffazione quando:

  • il prodotto presenta un segno identico o simile
  • il marchio è registrato (anche a livello UE)
  • manca l’autorizzazione del titolare

 Il rischio è immediato, già dalla pubblicazione dell’offerta.

Prova dell’acquisto: cosa conta davvero

Se il titolare del marchio:

  • dimostra di aver acquistato il prodotto
  • produce il campione per una perizia

 allora non basta una difesa generica.

Il venditore o il provider devono:

  • fornire prove concrete
  • dimostrare che il prodotto non coincide

 Le contestazioni “formali” non reggono.

Contraffazione + concorrenza sleale: doppio rischio

Vendere prodotti contraffatti non è solo violazione del marchio.

Può integrare anche:

  • concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
  • confusione nel pubblico
  • sfruttamento indebito della reputazione altrui

 Risultato: puoi subire:

  • inibitoria (blocco attività)
  • risarcimento danni

 Le due tutele possono cumularsi.

Obblighi informativi: un rischio sottovalutato

Il provider deve rispettare obblighi di:

  • trasparenza
  • informazione
  • correttezza

 Se li viola e ciò contribuisce all’illecito:

  • può essere ritenuto responsabile
  • anche indirettamente

 Il nesso causale è fondamentale.

Il principio chiave della sentenza

Il Tribunale chiarisce un punto decisivo:

  • se sei un intermediario attivo, rispondi
  • la contraffazione esiste già con l’offerta
  • la responsabilità può essere diretta e cumulativa

Cosa significa per chi vende online

Se gestisci o utilizzi una piattaforma e-commerce:

Per i gestori

  • limita il controllo diretto sull’offerta
  • implementa sistemi di verifica e compliance
  • rispetta obblighi informativi

Per i venditori

  • verifica sempre l’origine dei prodotti
  • evita marchi simili o confondibili
  • documenta la filiera

Per le aziende

  • monitora marketplace e concorrenti
  • proteggi attivamente il tuo brand

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