Informazioni segrete e riservate negli atti di concorrenza sleale
Nel contesto della concorrenza sleale tra imprese , la corretta distinzione tra informazioni segrete e informazioni riservate assume un ruolo determinante ai fini della tutela giuridica e della responsabilità risarcitoria.
Informazioni segrete e riservate negli atti di concorrenza sleale
Tribunale di Napoli, 11 marzo 2024, n. 2784/2024
Nel contesto della concorrenza sleale tra imprese, la corretta distinzione tra informazioni segrete e informazioni riservate assume un ruolo determinante ai fini della tutela giuridica e della responsabilità risarcitoria.
Con la sentenza n. 2784/2024, il Tribunale di Napoli ha chiarito i presupposti applicativi delle diverse forme di protezione previste dall’ordinamento e ha ricondotto specifiche condotte nell’alveo dell’art. 2598, n. 3, c.c.
Informazioni segrete e informazioni riservate: le differenze giuridiche
Le informazioni segrete sono tutelate dagli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) e richiedono la presenza congiunta di:
- segretezza effettiva delle informazioni
- valore economico derivante dalla segretezza
- adozione di misure idonee a mantenerle riservate
Diversamente, le informazioni riservate sono dati aziendali che non presentano i requisiti di segretezza e segretazione, ma restano comunque protette dall’ordinamento sotto il profilo concorrenziale.
Sottrazione di informazioni riservate e concorrenza sleale
Secondo il Tribunale di Napoli, rientra nella concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. la condotta dell’impresa concorrente che:
- sottrae informazioni riservate
- contenute nel database di proprietà di un’altra società
- utilizzandole per ottenere un vantaggio competitivo indebito
Anche in assenza dei requisiti per la tutela come segreto industriale, la sottrazione illecita di dati aziendali viola i principi di correttezza professionale.
Il danno da sottrazione dei contatti “profilati”
Nel caso esaminato, il Tribunale ha riconosciuto la risarcibilità del danno derivante dalla sottrazione dei contatti cosiddetti “profilati”, contenuti nel database della società lesa.
Ai fini della quantificazione del pregiudizio, il giudice ha evidenziato che:
- i contatti possono essere qualificati come opportunità commerciali (leads)
- la profilazione comprende un numero limitato di informazioni
- il valore dei dati varia in base al soggetto che effettua la profilazione
In particolare, il rilievo economico è diverso se la profilazione è realizzata da operatori professionali (come piattaforme digitali) rispetto a soggetti privati.
Liquidazione equitativa del danno e rilievo pratico
In assenza di parametri certi, il Tribunale di Napoli ha proceduto a una liquidazione equitativa del danno, tenendo conto:
- della natura dei dati sottratti
- dell’uso potenzialmente distorsivo sul mercato
- del vantaggio competitivo conseguito dall’impresa concorrente
La pronuncia rafforza la tutela delle imprese contro pratiche scorrette anche quando non ricorrono gli estremi del segreto industriale.
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Domande frequenti
Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.
Quale uso di informazioni aziendali riguarda la pronuncia?
Tribunale di Napoli, 11 marzo 2024, n. 2784/2024
Nel contesto della concorrenza sleale tra imprese, la corretta distinzione tra informazioni segrete e informazioni riservate assume un ruolo determinante ai fini della tutela giuridica e della responsabilità risarcitoria.
Con la sentenza n. 2784/2024, il Tribunale di Napoli ha chiarito i presupposti applicativi delle diverse forme di protezione previste dall’ordinamento e ha ricondotto specifiche condotte nell’alveo dell’art. 2598, n. 3, c.c.
Come si distinguono informazioni segrete e riservate?
Le informazioni segrete sono tutelate dagli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) e richiedono la presenza congiunta di:
- segretezza effettiva delle informazioni
- valore economico derivante dalla segretezza
- adozione di misure idonee a mantenerle riservate
Diversamente, le informazioni riservate sono dati aziendali che non presentano i requisiti di segretezza e segretazione, ma restano comunque protette dall’ordinamento sotto il profilo concorrenziale.
Quando la sottrazione di dati può integrare concorrenza sleale?
Secondo il Tribunale di Napoli, rientra nella concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. la condotta dell’impresa concorrente che:
- sottrae informazioni riservate
- contenute nel database di proprietà di un’altra società
- utilizzandole per ottenere un vantaggio competitivo indebito
Anche in assenza dei requisiti per la tutela come segreto industriale, la sottrazione illecita di dati aziendali viola i principi di correttezza professionale.
Che rilevanza hanno i contatti profilati nel danno?
Nel caso esaminato, il Tribunale ha riconosciuto la risarcibilità del danno derivante dalla sottrazione dei contatti cosiddetti “profilati”, contenuti nel database della società lesa.
Ai fini della quantificazione del pregiudizio, il giudice ha evidenziato che:
- i contatti possono essere qualificati come opportunità commerciali (leads)
- la profilazione comprende un numero limitato di informazioni
- il valore dei dati varia in base al soggetto che effettua la profilazione
In particolare, il rilievo economico è diverso se la profilazione è realizzata da operatori professionali (come piattaforme digitali) rispetto a soggetti privati.
Quando può essere utilizzata la liquidazione equitativa?
In assenza di parametri certi, il Tribunale di Napoli ha proceduto a una liquidazione equitativa del danno, tenendo conto:
- della natura dei dati sottratti
- dell’uso potenzialmente distorsivo sul mercato
- del vantaggio competitivo conseguito dall’impresa concorrente
La pronuncia rafforza la tutela delle imprese contro pratiche scorrette anche quando non ricorrono gli estremi del segreto industriale.
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