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Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2025, n. 825/2025

Di Redazione BPlanning

Scopri quando la gratuità dell’incarico di amministratore è legittima e come la clausola statutaria incide sul compenso secondo il Tribunale di Milano.

Clausola di gratuità dell’amministratore: quando è legittima secondo il Tribunale di Milano

Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2025, n. 825/2025

Scopri quando la gratuità dell’incarico di amministratore è legittima e come la clausola statutaria incide sul compenso secondo il Tribunale di Milano.

Legittimità della gratuità dell’incarico di amministratore

Con la sentenza n. 825/2025 del 30 gennaio 2025, il Tribunale di Milano ha confermato la piena legittimità della clausola statutaria che prevede la gratuità delle funzioni di amministratore nelle società di capitali.

Il principio affermato è chiaro: la carica di amministratore non deve essere necessariamente onerosa, poiché la legge consente ai soci, tramite statuto o deliberazione assembleare, di stabilire che l’incarico sia svolto senza compenso.

La base normativa: cosa dicono gli artt. 2364 e 2389 c.c.

Gli articoli 2364 c.c., comma 1, n. 3, e 2389 c.c. attribuiscono all’assemblea o al contratto sociale il potere di determinare il compenso dell’amministratore.
Tuttavia, da tali norme non emerge alcun obbligo di retribuzione.

Derogabilità del compenso

La determinazione del compenso è infatti una materia derogabile:

  • l’atto costitutivo può prevedere la gratuità;
  • l’assemblea dei soci può deliberare in tal senso;
  • l’amministratore accetta la funzione aderendo allo statuto e alle sue condizioni.

La natura del rapporto tra amministratore e società

Per comprendere la legittimità della clausola, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione:
il rapporto dell’amministratore con la società non è assimilabile né al contratto di prestazione d’opera né al mandato tradizionale.

Perché non si applicano art. 36 Cost. e art. 409 c.p.c.

Poiché quello dell’amministratore è un rapporto organico con immedesimazione nella società:

  • l’amministratore è considerato il “vero egemone dell’ente sociale”;
  • esercita la gestione dell’impresa come parte integrante dell’organizzazione societaria;
  • non si tratta di un lavoratore subordinato né di un collaboratore parasubordinato.

Di conseguenza, non si applicano né l’art. 36 della Costituzione (diritto alla retribuzione proporzionata) né l’art. 409 c.p.c. sulle collaborazioni.

La clausola statutaria di gratuità: quando è valida

Il Tribunale di Milano conferma che la clausola statutaria che prevede la gratuità dell’incarico è perfettamente valida e non contrasta con l’art. 2389 c.c.
È una scelta rimessa totalmente alla volontà dei soci.

Il ruolo dello statuto nella determinazione del compenso

Nella regolamentazione del rapporto tra società e amministratore, lo statuto è lo strumento decisivo:

  • stabilisce se la carica è retribuita o gratuita;
  • vincola l’amministratore al momento dell’accettazione della nomina;
  • prevale sulle norme generali quando c’è una clausola chiara e specifica.

Implicazioni pratiche per società e amministratori

La sentenza fornisce un orientamento operativo utile a:

  • startup e società in fase iniziale che intendono prevedere cariche gratuite;
  • holding familiari dove l’amministratore è spesso un socio;
  • società di capitali che vogliono formalizzare o confermare la scelta di gratuità nel proprio statuto.

Una clausola ben redatta evita contenziosi e chiarisce fin da subito le condizioni della carica amministrativa.

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Domande frequenti

Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

L’incarico di amministratore può essere gratuito?

Con la sentenza n. 825/2025 del 30 gennaio 2025, il Tribunale di Milano ha confermato la piena legittimità della clausola statutaria che prevede la gratuità delle funzioni di amministratore nelle società di capitali.

Il principio affermato è chiaro: la carica di amministratore non deve essere necessariamente onerosa, poiché la legge consente ai soci, tramite statuto o deliberazione assembleare, di stabilire che l’incarico sia svolto senza compenso.

Quali disposizioni regolano la determinazione del compenso?

Gli articoli 2364 c.c., comma 1, n. 3, e 2389 c.c. attribuiscono all’assemblea o al contratto sociale il potere di determinare il compenso dell’amministratore.
Tuttavia, da tali norme non emerge alcun obbligo di retribuzione.

Il diritto al compenso può essere derogato?

La determinazione del compenso è infatti una materia derogabile:

  • l’atto costitutivo può prevedere la gratuità;
  • l’assemblea dei soci può deliberare in tal senso;
  • l’amministratore accetta la funzione aderendo allo statuto e alle sue condizioni.

Quale natura ha il rapporto tra amministratore e società?

Per comprendere la legittimità della clausola, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione:
il rapporto dell’amministratore con la società non è assimilabile né al contratto di prestazione d’opera né al mandato tradizionale.

Perché non si applicano automaticamente le norme sul lavoro subordinato?

Poiché quello dell’amministratore è un rapporto organico con immedesimazione nella società:

  • l’amministratore è considerato il “vero egemone dell’ente sociale”;
  • esercita la gestione dell’impresa come parte integrante dell’organizzazione societaria;
  • non si tratta di un lavoratore subordinato né di un collaboratore parasubordinato.

Di conseguenza, non si applicano né l’art. 36 della Costituzione (diritto alla retribuzione proporzionata) né l’art. 409 c.p.c. sulle collaborazioni.

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