Sviamento clienti e uso dati riservati: quando scatta la concorrenza sleale e cosa dice il Tribunale di Bologna.
Sviamento di clientela: quando diventa concorrenza sleale
Non è vietato contattare ex clienti.
Ma attenzione a come lo fai.
Secondo la sentenza del Tribunale di Bologna (16 ottobre 2024, n. 2707/2024), si configura concorrenza sleale per sviamento di clientela quando l’ex subagente:
- utilizza informazioni riservate (contratti, scadenze, condizioni)
- agisce in modo sistematico e organizzato
- provoca un trasferimento anomalo e concentrato nel tempo dei clienti verso un concorrente
Il punto chiave non è il contatto.
È l’uso scorretto delle informazioni e delle modalità operative.
Contattare i clienti è lecito? Sì, ma con limiti precisi
Il semplice contatto con la clientela non è illecito di per sé.
Diventa però problematico quando:
- si sfruttano dati interni non accessibili al mercato
- si anticipano scadenze o esigenze del cliente grazie a informazioni privilegiate
- si agisce con strategie aggressive e non trasparenti
In questi casi, si supera il confine della correttezza professionale.
Informazioni riservate vs segreti industriali: la differenza decisiva
Non tutte le informazioni aziendali sono automaticamente “segreti industriali”.
Per essere considerate tali (art. 98 c.p.i.), è necessario dimostrare:
- l’esistenza di misure concrete di protezione
- una gestione strutturata della riservatezza
- un livello di sicurezza superiore all’ordinario
Usare solo user ID e password non basta.
Cosa manca nella protezione standard
Le credenziali di accesso rappresentano:
- una misura ordinaria
- non sufficiente a qualificare i dati come segreti industriali
Serve un “quid pluris”:
procedure, policy interne, limitazioni avanzate e tracciabilità.
Ma attenzione: resta comunque la concorrenza sleale
Anche se le informazioni non sono segreti industriali, possono essere:
- riservate
- non destinate al pubblico
- utilizzabili in modo scorretto
Risultato:
è comunque configurabile la concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.
Clausola compromissoria: quando NON si applica
Molti contratti prevedono una clausola arbitrale generica.
Ma non sempre copre tutte le controversie.
Secondo la sentenza:
- la clausola si applica solo alle controversie che nascono dal contratto
- sono escluse le liti con titolo extracontrattuale
Come nel caso di:
- concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
- responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.)
Se il contratto è solo un “contesto storico”,
la competenza resta del giudice ordinario.
Il principio chiave per imprenditori e aziende
Questa decisione chiarisce tre punti fondamentali:
- Non è vietato acquisire clienti, ma è vietato farlo scorrettamente
- Non basta proteggere i dati: devi dimostrare come li proteggi
- Non tutte le controversie finiscono in arbitrato, anche se previsto
Come proteggere davvero il tuo business
Se gestisci clienti, dati e rete commerciale, devi:
Sul fronte commerciale
- evitare pratiche aggressive e non trasparenti
- formare collaboratori e subagenti su limiti legali chiari
Sul fronte legale
- strutturare clausole contrattuali solide
- distinguere tra obblighi contrattuali ed extracontrattuali
Sul fronte dati e informazioni
- implementare policy di sicurezza avanzate
- tracciare accessi e utilizzo delle informazioni
- definire chiaramente cosa è “riservato” e cosa è “segreto”
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