Introduzione
L’attività agrituristica, regolata dalla Legge 96/2006, rappresenta una delle forme più efficaci di diversificazione del reddito agricolo, valorizzando territorio, prodotti locali e turismo sostenibile.
Dal punto di vista fiscale, l’agriturismo è considerato attività connessa all’agricoltura (art. 2135 c.c.), con regimi agevolativi specifici che semplificano la determinazione del reddito e dell’IVA.
La disciplina poggia su quattro pilastri:
- Regime forfettario naturale di determinazione del reddito (L. 413/1991);
- Regime IVA agevolato con detrazione forfetaria del 50%;
- Base imponibile IRAP “naturale” legata al reddito forfettario;
- Inquadramento previdenziale agricolo per imprenditori e lavoratori.
Cos’è l’attività agrituristica
Secondo l’art. 2 della L. 96/2006, l’attività agrituristica consiste in ospitalità e ricezione rurale svolte da imprenditori agricoli, anche in forma associata o societaria, mediante l’utilizzo della propria azienda e in connessione con:
- coltivazione del fondo,
- silvicoltura,
- allevamento di animali.
Prestazioni tipiche dell’agriturismo
- Ospitalità in camere o spazi per campeggiatori;
- Somministrazione di pasti e bevande con prodotti propri o locali;
- Degustazioni e mescite di vini;
- Attività ricreative, culturali o sportive legate alla valorizzazione del territorio.
L’agriturismo deve mantenere un rapporto di complementarità con l’attività agricola: non può diventare prevalente né per fatturato né per giornate lavorative (criteri definiti dalle Regioni).
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Soggettivi – può esercitarla solo l’imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.), singolo o associato, con la collaborazione di familiari o dipendenti agricoli.
Oggettivi – devono essere utilizzati immobili rurali aziendali, terreni e prodotti dell’azienda.
Connessione e prevalenza – la parte agrituristica deve restare subordinata all’attività agricola principale.
Autorizzazione regionale – ogni Regione prevede iscrizione in un elenco o registro specifico.
Attività assimilate: pescaturismo e ittiturismo
L’art. 12 della L. 96/2006 assimila al regime agrituristico le attività di:
- pescaturismo (ospitalità e pasti a bordo o in strutture aziendali),
- ittiturismo (ristorazione e ospitalità con prodotti ittici propri).
Entrambe godono dello stesso trattamento fiscale, IVA e previdenziale dell’agriturismo tradizionale.
Trattamento fiscale: come si calcola il reddito
L’art. 5 della L. 413/1991 stabilisce che il reddito agrituristico si determina applicando un coefficiente di redditività del 25% ai ricavi netti (al netto dell’IVA).
| Regime | Base di calcolo | Coefficiente | Soggetti ammessi |
|---|---|---|---|
| Forfettario naturale (art. 5, L. 413/1991) | Ricavi netti da agriturismo | 25% | Persone fisiche, imprese familiari, società di persone, enti non commerciali |
| Ordinario (su opzione) | Reddito d’impresa analitico | — | Società di capitali e enti commerciali |
Nel regime forfettario:
- il 75% dei ricavi è deduzione forfetaria (in sostituzione dei costi reali);
- plusvalenze e sopravvenienze non rilevano;
- ammortamenti e oneri finanziari non sono deducibili;
- i contributi pubblici (conto capitale o esercizio) non concorrono al reddito.
Esempi pratici
Esempio 1 – Regime forfettario
Ricavi da ospitalità e ristorazione: € 80.000
Reddito imponibile = 80.000 × 25% = € 20.000
Nessun costo analitico deducibile, ma ai fini civilistici gli ammortamenti restano iscritti nel bilancio aziendale.
Esempio 2 – Regime IVA forfettario
Corrispettivi imponibili: € 50.000
IVA 10% = € 5.000
Detrazione forfetaria 50% = € 2.500
IVA da versare = € 2.500
👉 Il forfettario IVA dimezza di fatto l’imposta dovuta, semplificando la gestione contabile.
IVA e adempimenti
L’art. 5, comma 2, L. 413/1991 prevede un regime IVA speciale:
- IVA a debito sulle vendite → calcolata con aliquote ordinarie (in genere 10% su vitto/alloggio);
- IVA detraibile forfetaria pari al 50% dell’imposta a debito.
L’imposta effettiva da versare = IVA a debito × 50%.
Opzione per il regime ordinario
L’imprenditore può scegliere la detrazione analitica dell’IVA:
- va esercitata in dichiarazione annuale IVA (casella VO32);
- vincola per almeno 3 anni;
- comporta l’applicazione del regime ordinario anche per le imposte dirette.
IRAP e contributi
Il reddito agrituristico concorre alla base imponibile IRAP secondo il criterio naturale, cioè in proporzione al reddito forfettario.
Sul piano previdenziale, l’attività rientra nel settore agricolo, con contribuzione presso la gestione agricola INPS.
Obblighi contabili e attività separate
L’agriturismo non può applicare il regime agricolo speciale IVA ex art. 34 D.P.R. 633/1972.
È quindi obbligatoria la contabilità separata tra:
- attività agricola principale, e
- attività agrituristica (art. 36, c. 4, D.P.R. 633/1972).
Per i trasferimenti interni di beni e servizi (ad esempio vino o prodotti agricoli impiegati nel ristorante), è necessario emettere autofattura interna al valore normale di mercato.
Aliquote IVA più ricorrenti
| Tipologia di servizio | Aliquota IVA applicabile |
|---|---|
| Ospitalità / pernottamento | 10% |
| Ristorazione e somministrazione pasti | 10% |
| Degustazioni e mescita vino | 22% (se non contestuali al pasto) |
| Attività didattiche, ricreative e sportive | 22% (salvo eccezioni regionali) |
| Vendita diretta di prodotti agricoli propri | 4% / 10% secondo tipologia |
Normativa di riferimento
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 – Disciplina dell’agriturismo
- Legge 30 dicembre 1991, n. 413 – Regime fiscale agrituristico
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo
- Art. 2135 c.c. – Definizione di imprenditore agricolo
- D.P.R. 633/1972, art. 34 e 36 – IVA agricola e contabilità separata
Conclusione
L’agriturismo è oggi una leva strategica di sviluppo economico rurale e fiscale agevolato.
Il regime forfettario naturale (25% del reddito imponibile e detrazione IVA del 50%) resta la soluzione più conveniente per imprese individuali e familiari, garantendo semplicità contabile e vantaggio fiscale.
Tuttavia, quando l’attività cresce in scala o si avvicina alla prevalenza economica, può risultare opportuno optare per il regime ordinario, per dedurre costi reali e pianificare investimenti più complessi.
✅ Consiglio operativo Bplanning
Prima di aprire o ampliare un agriturismo, è utile predisporre una simulazione comparativa dei regimi fiscali e un piano economico-finanziario integrato per valutare la redditività, l’impatto IVA e le agevolazioni regionali.


Comments are closed