Pace fiscale 2026: tutto sulla nuova Rottamazione-Quinques

Introduzione

Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce una nuova edizione della pace fiscale: la rottamazione-quinquies.
Si tratta della quinta definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, che consente di sanare debiti tributari e previdenziali con uno sconto rilevante su sanzioni e interessi.

L’art. 23 del D.D.L. Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 novembre 2025, disciplina questa nuova possibilità di regolarizzazione per i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Questa edizione riprende in gran parte le caratteristiche della precedente “rottamazione-quater”, ma introduce alcune differenze sostanziali per platea, modalità di adesione e gestione dei contenziosi.


Chi può aderire

Possono accedere alla rottamazione-quinquies:

  • Contribuenti che hanno presentato la dichiarazione, ma risultano destinatari di:
    • accertamenti per omesso versamento a seguito di controlli formali,
    • avvisi bonari,
    • accertamenti contributivi Inps;
  • Soggetti con carichi derivanti da violazioni del Codice della strada;
  • Chi è decaduto da precedenti rottamazioni;
  • Contribuenti con rateazioni ordinarie ancora in corso.

Esclusioni

Non possono aderire:

  • Coloro destinatari di accertamenti per mancata presentazione della dichiarazione;
  • I soggetti in regola con la rottamazione-quater al 30 settembre 2026 (ma potranno inserire nel quinquies cartelle non comprese nella precedente definizione).

Debiti sanabili

La definizione riguarda tutti i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, compresi:

  • imposte dirette e indirette (Irpef, Ires, Iva ecc.),
  • contributi previdenziali Inps,
  • sanzioni per violazioni del Codice della strada.

Sono dovuti solo:

  • capitale,
  • interessi ordinari,
  • spese amministrative.

Vengono invece azzerati:

  • sanzioni amministrative,
  • interessi di mora,
  • somme aggiuntive.

Come aderire: scadenze e modalità

L’adesione deve essere effettuata esclusivamente online, tramite l’area riservata del portale dell’Agenzia Entrate-Riscossione.

  • Scadenza presentazione domanda: 30 aprile 2026
  • Comunicazione importi dovuti: entro il 30 giugno 2026
  • Pagamento unico o prima rata: entro il 31 luglio 2026

Il pagamento può essere:

  • in un’unica soluzione,
  • oppure dilazionato fino a 54 rate bimestrali, con rata minima di 100 €.

Gli importi rateizzati maturano interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.


Gestione dei contenziosi pendenti

Una delle novità più rilevanti riguarda i giudizi in corso relativi ai carichi definibili.

  • Il contribuente deve indicare nella dichiarazione di adesione l’esistenza di eventuali giudizi pendenti;
  • È obbligatoria la rinuncia al contenzioso;
  • A seguito della presentazione, il giudice sospende il procedimento;
  • L’estinzione definitiva del giudizio avviene con il pagamento della prima rata o dell’unica rata;
  • L’estinzione determina anche l’inefficacia di eventuali sentenze non ancora passate in giudicato.

Benefici procedurali per chi aderisce

Chi aderisce alla rottamazione-quinquies ottiene importanti agevolazioni procedurali:

  • Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi oggetto di definizione;
  • Sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da piani di rateazione in corso;
  • Blocco di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (restano validi solo quelli già perfezionati);
  • Sospensione delle procedure esecutive già avviate, salvo i casi in cui sia stato tenuto il primo incanto con esito positivo.

Cause di decadenza dalla definizione

La definizione agevolata decade in caso di mancato o insufficiente pagamento:

  • della rata unica,
  • di due rate anche non consecutive del piano rateale,
  • oppure della rata finale.

In caso di decadenza:

  • il beneficio si perde integralmente,
  • ritornano esigibili sanzioni e interessi originari,
  • riprendono eventuali azioni esecutive.

Esempio pratico

Esempio:
Un contribuente con cartelle per IRPEF, INPS e multe stradali relative al 2019 e 2020 aderisce alla rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026.
L’importo originario è di 18.000 € di cui 5.000 € di sanzioni e 3.000 € di interessi di mora.
Con la definizione:

  • pagherà solo capitale + interessi legali = 10.000 € + spese amministrative;
  • potrà dilazionare in 54 rate bimestrali da circa 185 € ciascuna;
  • dovrà rispettare la prima scadenza del 31 luglio 2026.

Vantaggi principali

  • Riduzione del debito complessivo grazie all’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.
  • Possibilità di rateizzare fino a 9 anni.
  • Sospensione immediata di azioni esecutive e misure cautelari.
  • Semplificazione per chi ha contenziosi pendenti.


Domande frequenti (FAQ)

Chi può aderire alla rottamazione-quinquies?

Tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, tranne chi ha accertamenti per mancata dichiarazione.

Quali debiti possono essere definiti?

Debiti tributari, previdenziali e multe stradali. Restano dovuti capitale, interessi ordinari e spese.

Cosa succede se ho già aderito alla rottamazione-quater?

Chi è in regola non può aderire per gli stessi carichi, ma può includere altre cartelle non precedentemente inserite.

Quali sono le scadenze?

Domanda entro il 30 aprile 2026 – comunicazione importi entro il 30 giugno – pagamento entro il 31 luglio 2026.

Posso rateizzare?

Sì, fino a 54 rate bimestrali con interessi al 4% annuo.

E se non pago?

Si decade dal beneficio, e tornano esigibili sanzioni, interessi e procedure esecutive.


Conclusioni

La rottamazione-quinquies rappresenta un’opportunità concreta per aziende e privati di regolarizzare debiti fiscali e previdenziali, ottenendo una forte riduzione del carico complessivo.
La chiave è rispettare scadenze e condizioni per non perdere i benefici.

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