Indice Argomenti
- Premessa
- Profilo soggettivo del regime Patent Box
- Soggetti ammessi ed esclusi
- La qualifica di “soggetto investitore”
- Consorzi e reti d’impresa
- Utilizzo diretto e indiretto del bene immateriale
- Caso pratico: Consorzio Alfa
- FAQ – L’esperto risponde
Non rientrano marchi e spese estranee alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate all’accrescimento, protezione o sfruttamento degli asset agevolabili.
- Profilo soggettivo del regime Patent Box
Art. 6 DL 146/2021 stabilisce che possono optare per il Patent Box “i soggetti titolari di reddito d’impresa”, ossia: società di capitali, di persone, ditte individuali, enti non commerciali (per l’attività commerciale), soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia. - Soggetti ammessi ed esclusi
Soggetti ammessi
• Ditte individuali;
• Società di persone e capitali;
• Enti non commerciali (per l’attività commerciale);
• Non residenti con stabile organizzazione in Italia;
– a patto che sia in vigore un accordo contro la doppia imposizione e funzionale scambio di informazioni.
Soggetti esclusi
• In fallimento, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria;
• In regime forfetario o tonnage tax;
• Destinatari di sanzioni interdittive;
• Inadempienti su versamenti previdenziali o sicurezza sul lavoro.
- La qualifica di “soggetto investitore”
Il “soggetto investitore” è il vero centro di rischio e beneficio sull’IP ed è così definito dal Provv. Agenzia Entrate n. 48243/2022:
– titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale;
– realizza e finanzia le attività R&S rilevanti;
– sostiene i costi e sopporta i rischi;
– si avvale dei risultati e dei benefici.
In pratica: se subappalto a terzi con “obbligo di risultato”, non si diventa investitori, ma semplici committenti (cfr. Principio di diritto AdE 17/2021).
- Consorzi e reti d’impresa
a) Rete-soggetto
• Ha partita IVA autonoma;
• Sostiene costi R&S, ne supporta il rischio e beneficia dei risultati;
• Opta in proprio per il Patent Box e calcola autonomamente la maggiorazione del 110%.
b) Rete-contratto
• Non ha soggettività tributaria distinta;
• Le singole imprese sostengono i costi (ribaltati dalla rete) e sono i veri investitori;
• Ciascuna aderente esercita autonomamente l’opzione in base alle spese rimborsate.
c) Consorzi
• Se il consorzio sostiene direttamente costi e rischi R&S, l’agevolazione spetta al consorzio;
• Se ribalta integralmente o in parte i costi alle imprese consorziate, sono queste ultime a beneficiare dell’agevolazione (Interpello AdE 40/2024).
- Utilizzo diretto e indiretto del bene immateriale
Il Provv. 48243/2022 e la Circolare 5/E/2023 confermano che il bene agevolabile deve essere:
• utilizzato “direttamente” nell’attività interna dell’impresa;
• oppure concesso in licenza/sub-licenza (“utilizzo indiretto”), purché il licenziatario:
– sostenga costi R&S per migliorare o mantenere il bene;
– si configuri a tutti gli effetti come soggetto investitore. - Caso pratico: Consorzio Alfa
Scenario
Tre imprese (Beta S.r.l., Gamma S.p.A., Delta S.r.l.) costituiscono il Consorzio Alfa per sviluppare congiuntamente un software protetto da copyright. Il consorzio non sostiene direttamente i costi, ma li ribalta alle consorziate.
→ Etichetta fiscale:
• Consorzio Alfa agisce come “soggetto di coordinamento” e non è soggetto investitore;
• Beta, Gamma e Delta sostengono costi, rischi e sfruttano direttamente il software: ognuna opta individualmente per il Patent Box, maggiorando del 110% solo le spese effettivamente imputate.
- FAQ – L’esperto risponde
D. Chi esercita formalmente l’opzione in un consorzio?
R. Se il consorzio sostiene i costi e i rischi, opta in proprio; altrimenti ciascuna impresa consorziata esercita individualmente l’opzione sui costi ribaltati.
D. Qual è la differenza sostanziale tra utilizzo diretto e indiretto?
R. Diretto = uso interno nell’attività produttiva;
Indiretto = concessione in licenza/sub-licenza, con obbligo di assumere costi R&S e rischi in capo al licenziatario.
D. Posso beneficiare se ho subappaltato R&S con obbligo di risultato?
R. No: in tal caso non si assume il rischio tecnico-economico e non si è soggetto investitore (AdE 17/2021).
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