Introduzione
Con il decreto fiscale (D.L. n. 84/2025) viene fissata al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale per gli enti del Terzo Settore.
Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi annui inferiori a 85.000 euro potranno accedere a un regime forfetario agevolato, mentre le imprese sociali potranno beneficiare di defiscalizzazioni sugli utili reinvestiti.
Si tratta di una riforma strutturale che ridefinisce:
- i criteri per distinguere attività commerciali e non commerciali,
- i regimi fiscali per le diverse tipologie di enti,
- la gestione IVA, i limiti economici e i requisiti per mantenere le agevolazioni.
Il nuovo regime forfetario per ODV e APS
Le ODV e APS potranno optare per il regime forfetario dell’art. 86 del Codice del Terzo Settore (CTS), con coefficienti di redditività estremamente bassi:
- 1% per le ODV
- 3% per le APS
Inoltre:
- le APS potranno considerare non commerciali le prestazioni rivolte agli associati anche dietro corrispettivo;
- per le ODV saranno decommercializzate specifiche attività marginali (es. vendita occasionale di beni ricevuti gratuitamente, se svolta senza mezzi organizzati);
- le attività saranno esonerate da IVA, dagli ISA, parametri e studi di settore.
L’opzione si esercita nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività e ha effetto per un periodo minimo di tre anni.
Attività commerciali e non commerciali: i nuovi criteri
Dal 2026 l’art. 79 CTS ridefinisce la distinzione tra attività commerciali e non commerciali, valorizzando la finalità solidaristica degli enti.
Non sono considerate commerciali le attività di interesse generale:
- svolte a titolo gratuito,
- o dietro corrispettivo che non superi i costi effettivi oltre il 6% per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre anni consecutivi.
Questo meccanismo:
- evita qualificazioni fiscali penalizzanti,
- tutela le attività a prevalente scopo sociale.
Le novità per le ONLUS
Dal 1° gennaio 2026 scompare la qualifica di ONLUS.
Gli enti interessati avranno tempo fino al 30 marzo 2026 per:
- iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come ETS, scegliendo la sezione appropriata;
- oppure devolvere il patrimonio e sciogliersi.
Gli enti non commerciali che scelgono di diventare ETS potranno accedere al nuovo regime forfetario per il reddito d’impresa, con coefficienti di redditività variabili.
Coefficienti di redditività per enti non commerciali
| Fascia ricavi | Prestazioni di servizi | Altre attività |
|---|---|---|
| Fino a 130.000 € | 7% | 5% |
| 130.001 € – 300.000 € | 10% | 7% |
| Oltre 300.000 € | 17% | 14% |
- Il coefficiente si applica all’attività prevalente.
- All’importo determinato si aggiungono plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari.
Imprese sociali: defiscalizzazione utili
Dal 1° gennaio 2026 le imprese sociali potranno:
- escludere dalla base imponibile gli utili destinati alle attività statutarie o a riserva,
- beneficiare di agevolazioni fiscali per il reinvestimento a fini sociali.
Condizioni:
- iscrizione al RUNTS,
- rispetto dei limiti normativi previsti dal D.Lgs. 112/2017.
Fine del regime 398/1991 e nuovi limiti per ASD e SSD
L’approvazione della riforma da parte dell’UE ha comportato:
- la fine del regime agevolato della legge 398/1991 per tutti gli enti non sportivi,
- l’introduzione dei nuovi regimi forfetari per APS e ETS con limiti più stringenti:
- 130.000 euro di ricavi annui (contro i precedenti 400.000 € previsti dalla 398/1991).
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) con qualifica APS o impresa sociale potranno usufruire dei nuovi regimi, ma dovranno rispettare i limiti e adeguare statuti e contabilità.
Nuove regole IVA
Dal 2026:
- entra in vigore un sistema aggiornato di de-commercializzazione IVA per molte attività del Terzo Settore e dello sport;
- chi non si adegua rischia di perdere le agevolazioni o incorrere in sanzioni per errata applicazione della normativa IVA.
Margine operativo e limiti
Gli enti ETS potranno generare avanzi di gestione fino al 6% dei costi per tre anni consecutivi.
Il superamento di questo limite comporta:
- perdita della qualifica di ente non commerciale,
- maggiore pressione fiscale,
- decadenza da agevolazioni e regimi speciali.
Questo rende necessaria una gestione contabile attenta e bilanci trasparenti.
Adempimenti richiesti agli enti
Per non perdere le agevolazioni fiscali, gli enti del Terzo Settore dovranno:
- adeguare gli statuti entro il 2026,
- iscriversi tempestivamente al RUNTS,
- monitorare i limiti economici e fiscali previsti dal CTS e dalle norme UE,
- applicare correttamente i nuovi regimi IVA e forfetari,
- strutturare un sistema di rendicontazione chiaro e conforme.
Domande frequenti (FAQ)
Chi può accedere al regime forfetario agevolato?
ODV e APS con ricavi annui fino a 85.000 € potranno optare per il regime con coefficienti dell’1% e 3%.
Cosa cambia per le ONLUS?
Dal 2026 la qualifica ONLUS sarà soppressa. Gli enti dovranno iscriversi al RUNTS o devolvere il patrimonio.
Quali sono i nuovi limiti per ASD e SSD?
Non sarà più applicabile la legge 398/1991: si applicheranno i regimi forfetari CTS con limiti a 130.000 € annui.
Cosa succede se supero il 6% di avanzo?
Si perde la qualifica di ente non commerciale e con essa le agevolazioni fiscali.
Ci saranno novità per l’IVA?
Sì: nuove regole per la de-commercializzazione IVA e obbligo di adeguarsi per non perdere i benefici.
Conclusioni
La riforma fiscale del Terzo Settore che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 segna un cambio di paradigma: meno frammentazione normativa e maggiore uniformità nei regimi fiscali, ma anche più responsabilità gestionale per gli enti.
ODV, APS, ONLUS e imprese sociali dovranno:
- scegliere tempestivamente il regime più vantaggioso,
- adeguare statuti e procedure contabili,
- monitorare con attenzione ricavi e costi per non perdere i benefici fiscali.
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