Utili e dividendi: la distribuzione spetta solo all’assemblea dei soci. I chiarimenti del Tribunale di Milano sulla competenza inderogabile.
Distribuzione degli utili: il ruolo centrale dell’assemblea dei soci
La distribuzione degli utili nelle società di capitali rientra nella competenza inderogabile dell’assemblea dei soci.
Lo ha ribadito il Tribunale di Milano, con sentenza del 6 febbraio 2025, chiarendo i limiti alla derogabilità della competenza assembleare e la distinzione tra utile e dividendo.
Approvazione del bilancio e decisione sulla distribuzione
Spetta esclusivamente all’assemblea:
- approvare il bilancio;
- deliberare se procedere o meno alla distribuzione degli utili;
- approvare, modificare o respingere la proposta formulata dall’organo gestorio.
In questo contesto, l’art. 2433, comma 1, c.c. è qualificato come norma di natura imperativa.
Ne consegue che non è possibile derogare nemmeno per via statutaria alla competenza assembleare in ordine alla scelta concreta ed effettiva di distribuire gli utili.
Perché la competenza assembleare è inderogabile
L’inderogabilità della norma trova fondamento nella sua ratio:
garantire la prevalenza dell’interesse della società, dei creditori sociali e degli altri soci rispetto all’interesse economico individuale del singolo azionista.
Il Tribunale chiarisce che:
- l’interesse del socio alla percezione del dividendo ha rango subordinato;
- l’interesse della società al miglior esercizio dell’impresa e al perseguimento dell’oggetto sociale è prioritario;
- la soddisfazione economica del singolo non può prevalere su una gestione sana e prudente.
Utile e dividendo: una distinzione fondamentale
Un passaggio centrale della pronuncia riguarda la differenza tra utile e dividendo.
La delibera assembleare rappresenta il vero spartiacque tra i due concetti.
In particolare:
- l’approvazione del bilancio e l’accertamento dell’utile sono una condizione necessaria;
- ma non sono sufficienti per far sorgere il diritto al dividendo.
Affinché nasca un vero e proprio diritto soggettivo del socio, è necessaria una ulteriore deliberazione assembleare che decida se:
- reinvestire l’utile conseguito;
- distribuirlo, in tutto o in parte, sotto forma di dividendo.
Il potere discrezionale della maggioranza e i suoi limiti
La scelta sulla distribuzione degli utili è rimessa, di volta in volta, alla valutazione discrezionale della maggioranza dei soci.
Tale potere, tuttavia, incontra limiti precisi:
- il principio di buona fede;
- il divieto di abuso di maggioranza a danno dei soci di minoranza.
Prima della deliberazione assembleare, l’azionista può vantare solo una mera aspettativa alla distribuzione dell’utile.
Il diritto al dividendo nasce esclusivamente dopo la delibera dell’organo competente.
Clausole statutarie e distribuzione degli utili
Il Tribunale si sofferma anche sull’interpretazione delle clausole statutarie che prevedano l’attribuzione degli utili ai soci, salvo diversa deliberazione assembleare.
Tali clausole:
- non eliminano la necessità della delibera assembleare;
- non rendono superflua la decisione formale di distribuzione;
- non trasformano automaticamente l’utile in dividendo.
Esse vanno piuttosto intese come:
- una regola di favore per la distribuzione degli utili;
- un aggravamento dell’onere motivazionale nel caso in cui l’assemblea decida di reinvestire gli utili anziché distribuirli.
Solo la delibera assembleare è in grado di trasformare il diritto della società sull’utile in un diritto individuale del socio al dividendo.
👉 Una valutazione preventiva può evitare conflitti tra soci e contenziosi societari.


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