La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, in via temporanea per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, l’“IRES premiale”: un’aliquota agevolata al 20% (in luogo del 24%) destinata alle imprese che reinvestono parte degli utili in beni strumentali 4.0, nuove assunzioni o schemi di partecipazione degli utili. In questo articolo vedremo:
· Chi può beneficiare dell’agevolazione
· Requisiti soggettivi e oggettivi
· Come calcolare l’investimento minimo
· Termini per realizzare gli investimenti
· Cause di decadenza
· Vantaggi e cumulo con altri incentivi
1. Soggetti beneficiari dell’IRES premiale
Possono applicare l’aliquota al 20%:
- Società di capitali: S.p.A., S.r.l., S.coop., mutue assicurazioni, società europee.
- Enti commerciali pubblici e privati (anche trust) con esercizio di attività d’impresa.
- Società o enti non residenti che producono reddito in Italia.
- (In via limitata) enti non commerciali sul reddito di impresa.
Sono esclusi invece:
– Gli enti in liquidazione ordinaria o in procedure concorsuali liquidatorie;
– I soggetti forfetari.
2. Condizioni per accedere all’aliquota ridotta
Per godere dell’IRES premiale è necessario rispettare contemporaneamente:
2.1 Accantonamento utile 2024
Accantonare almeno l’80% dell’utile realizzato nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 in una riserva vincolata (escluse distribuzioni ai soci superiori al 20%).
2.2 Investimenti 4.0 e Transizione 5.0
Destinare almeno il 30% di quell’utile accantonato (ma non meno del 24% dell’utile 2023 e non inferiore a € 20.000) all’acquisto, anche in leasing, di beni “Transizione 4.0” o “Transizione 5.0” (art. 38 DL 19/2024), entro il termine ordinario di dichiarazione dei redditi 2026.
2.3 Preservare l’occupazione
Nel periodo d’imposta 2025:
– Il numero di ULA (unità lavorative anno) non deve diminuire rispetto alla media triennale 2022-2024.
– Occorre almeno un’ulteriore assunzione a tempo indeterminato o un incremento minimo dell’1% degli occupati stabili.
– No ricorso alla CIG ordinaria, salvo eventi transitori non imputabili all’azienda.
3. Calcolo dell’investimento minimo: esempio pratico
Supponiamo che una S.r.l. con esercizio coincidente con l’anno civile:
– Utile 2024: € 100.000 (accantonato per l’80% = € 80.000)
– Utile 2023: € 90.000
Investimento minimo necessario = il maggiore tra:
a) 30% di € 80.000 = € 24.000
b) 24% di € 90.000 = € 21.600
c) € 20.000
⇒ L’investimento minimo è € 24.000 in beni 4.0 o Transizione 5.0.
4. Termini e modalità di realizzazione
· Periodo di riferimento: dal 1° gennaio 2025 fino al termine ordinario di dichiarazione (31 ottobre 2026 per bilanci 2025).
· Rilevanza fiscale: principi di competenza TUIR art. 109; per leasing conta la presa in consegna del bene (con diritto di riscatto).
· Costo ammesso: secondo TUIR art. 110 comma 1 (inclusi oneri accessori).
5. Cause di decadenza e monitoraggio
Si perde l’agevolazione se, entro il 2° esercizio successivo al 2024:
– Si distribuisce l’utile accantonato;
Se, entro il 5° esercizio successivo:
– Si dismettono o estromettono i beni agevolati, salvo reinvestimento “sostitutivo” di beni analoghi 4.0/5.0.
Monitoraggio: va compilato un prospetto dedicato nel modello SC 2026 con le variazioni della riserva vincolata.
6. Cumulo con altri incentivi
L’IRES premiale è cumulabile con:
– Crediti d’imposta per investimenti 4.0 e Transizione 5.0;
– Altri incentivi nazionali e regionali (compatibilmente con le norme UE).
7. FAQ rapide
Domanda: Se distribuisco il 10% dell’utile 2024, perdo il beneficio?
Risposta: No: è consentita distribuzione fino al 20%, purché sia accantonato almeno l’80%.
Domanda: Posso rinnovare il parco mezzi di autotrasporto?
Risposta: No, i veicoli non rientrano nei beni 4.0, a meno che non soddisfino i criteri di Transizione 5.0 (riduzione consumi).
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