Trust e fisco: perché l’Agenzia delle Entrate continua a diffidare dell’istituto

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Introduzione

Il trust è uno strumento giuridico riconosciuto a livello internazionale che offre importanti opportunità di pianificazione patrimoniale e successoria.
Tuttavia, nonostante la sua piena legittimità giuridica, l’Agenzia delle Entrate continua a mostrare diffidenza nei suoi confronti, sviluppando una nozione “fiscale” di trust non prevista dal legislatore e non coerente con la Convenzione dell’Aia del 1º luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.

Questa impostazione genera incertezza giuridica e ostacola l’uso efficace di uno strumento che, in molti ordinamenti, è consolidato e tutelato.


La posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate

La diffidenza dell’Agenzia verso il trust risale alla circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, in cui viene introdotto un concetto di:

  • trust “interposto”,
  • inesistenza fiscale del trust,
    con un’ampiezza di casistiche praticamente indefinita.

Secondo l’Agenzia, se un trust non presenta determinate caratteristiche “fiscali” (da essa stessa elaborate), viene considerato inesistente ai fini tributari.

👉 In pratica:

  • il trust esiste civilisticamente, ma viene ignorato fiscalmente,
  • l’Agenzia lo riqualifica, trattandolo come interposizione fittizia.

Questo approccio si discosta radicalmente dal quadro normativo internazionale.


La costruzione del “trust fiscale”

Il legislatore italiano, con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha inserito il trust tra i soggetti passivi IRES, modificando l’art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

👉 Tuttavia:

  • non è stata data alcuna definizione fiscale autonoma del trust;
  • il rinvio è implicito al modello della Convenzione dell’Aia, che riconosce la soggettività del trust sulla base della sua configurazione civilistica e comunitaria.

L’Agenzia, non trovando una definizione interna, ha tentato di costruire artigianalmente una propria nozione fiscale più restrittiva, creando una frattura tra diritto tributario e diritto civile.


Inesistenza fiscale e interposizione: un paradosso

La nozione di “inesistenza fiscale” del trust introdotta dalla prassi amministrativa non trova alcun fondamento normativo.
Come evidenziato dal giurista A. Vicari, se un soggetto è interposto, non può essere considerato inesistente.

👉 Secondo la circolare 61/E:

  • la mancanza di alcuni elementi “fiscali” costruiti dall’Agenzia porta a considerare il trust inesistente;
  • questo significa negare la soggettività tributaria a un istituto che la legge riconosce invece come soggetto passivo.

Si tratta quindi di una costruzione interpretativa anomala e priva di base legislativa.


Convenzione dell’Aia e autonomia del trust

L’art. 19 della Convenzione dell’Aia consente agli Stati di disciplinare autonomamente il trattamento fiscale dei trust, ma non obbliga a creare definizioni divergenti.

In Italia:

  • il legislatore non ha creato un “trust fiscale” separato,
  • ha riconosciuto implicitamente la configurazione comunitaria come sufficiente per attribuire soggettività tributaria.

Pertanto, ogni trust conforme alla Convenzione deve essere considerato soggetto passivo IRES e riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.


La prassi dell’Agenzia: un terreno incerto per contribuenti e professionisti

L’approccio restrittivo dell’Agenzia delle Entrate:

  • genera insicurezza giuridica,
  • espone contribuenti e professionisti a rischi di riqualificazione fiscale,
  • scoraggia l’utilizzo del trust in operazioni di pianificazione patrimoniale legittime.

Ciò si traduce in:

  • possibili accertamenti,
  • contenziosi tributari,
  • instabilità nell’interpretazione delle norme.

Riepilogo dei punti critici

AspettoConvenzione dell’AiaPrassi Agenzia delle Entrate
Definizione di trustCivilistica e riconosciuta a livello UE“Fiscale” costruita ad hoc
Soggettività tributariaAutomatica per trust riconoscibiliNegata in assenza di requisiti “fiscali” propri
Inesistenza fiscaleNon previstaIntrodotta dalla circolare 61/E
InterposizioneCaso distinto e specificoConfuso con inesistenza
Effetti praticiCertezza del dirittoRischio di riqualificazioni e contenziosi


Domande frequenti (FAQ)

Cos’è l’inesistenza fiscale del trust?

È una nozione introdotta dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate che nega la soggettività tributaria del trust, pur in assenza di un fondamento legislativo.

Il trust è soggetto a IRES?

Sì. L’art. 73 TUIR inserisce il trust tra i soggetti passivi IRES. La sua soggettività è riconosciuta sulla base della Convenzione dell’Aia.

L’Agenzia può riqualificare un trust?

Può intervenire in caso di interposizione fittizia, ma non negare l’esistenza fiscale dell’istituto in assenza di base normativa.

Quali rischi corrono i contribuenti?

Il principale rischio è la riqualificazione con conseguenti accertamenti e contenziosi tributari.


Conclusioni

Il trust è uno strumento giuridico pienamente legittimo e riconosciuto dalla Convenzione dell’Aia del 1º luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.
L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, fondata sulla circolare 61/E del 2010, rappresenta una forzatura priva di base normativa che alimenta incertezza e sfiducia.

Per imprese, professionisti e privati che intendono utilizzare il trust in modo corretto e trasparente, è fondamentale:

  • adottare strutture conformi alla Convenzione,
  • documentare adeguatamente le finalità dell’istituto,
  • e pianificare con attenzione la strategia fiscale per evitare riqualificazioni.

👉 BPLANNING S.R.L. supporta imprese e privati nella costruzione e gestione di trust conformi al diritto civile e tributario, garantendo solidità giuridica e certezza fiscale.

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