Incentivi occupazione giovanile: confronto tra Sgravio Under 30 e Apprendistato Professionalizzante

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Premessa normativa sugli incentivi occupazione giovanile

Negli ultimi anni il legislatore italiano ha introdotto incentivi per favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Tra questi:

  • Sgravio contributivo under 30 (Legge 205/2017, commi 100-108 e 113-114, potenziato da L. 234/2021 e L. 213/2023);
  • Contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44-47 D.Lgs. 81/2015).

Entrambi hanno finalità di politica attiva, ma differiscono per destinatari, costi, durata e vincoli contrattuali.


1. Sgravio contributivo under 30

Destinatari

  • Giovani che non abbiano compiuto 30 anni (35 anni per versioni temporanee);
  • Mai titolari di un rapporto a tempo indeterminato.

Caratteristiche principali

  • Esonero del 50% dei contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) fino a 3.000 € annui, per 36 mesi.
  • Cumulabilità con Decontribuzione Sud (fino al 100% della contribuzione) e altri incentivi “de minimis”.
  • Esclusioni: rapporti di apprendistato, lavoro domestico, intermittente, occasionale o a tempo determinato.

Vincoli e revoca

  • Revoca in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o perdita requisiti (es. età, pregresso contratto indeterminato).
  • Obbligo di incremento occupazionale netto e regolarità DURC.

2. Contratto di apprendistato professionalizzante

Destinatari

  • Giovani 18-29 anni (17 anni se già in possesso di qualifica).
  • Senza limiti di età per beneficiari di NASpI o mobilità.

Caratteristiche principali

  • Rapporto a tempo indeterminato con piano formativo individuale;
  • Inquadramento fino a due livelli inferiori;
  • Contributi ridotti: 11,61% datore + 5,84% lavoratore;
  • Formazione interna ed esterna (anche e-learning tracciato);
  • Possibile ulteriore esonero del 50% per 12 mesi in caso di conferma a termine formazione.

Vincoli

  • Tutor aziendale, progetto formativo;
  • Durata minima 6 mesi, massima 3 anni (5 anni per profili artigiani);
  • Limiti numerici: rapporto massimo 3 apprendisti ogni 2 qualificati (100% se < 10 dipendenti).

3. Differenze a colpo d’occhio

CaratteristicaSgravio Under 30Apprendistato Professionalizzante
DestinatariUnder 30, mai contratti stabili18-29 anni (in certi casi da 15 anni)
Durata agevolazione36 mesi36 mesi (o 60 mesi per artigiani)
Contribuzione a carico DL50% (max 3.000 € annui)11,61%
Obblighi formativiNessunoPiano formativo + tutor
Cumulo incentiviSolo “de minimis” e SudNon cumulabile con altri esoneri totali
BurocraziaSnellaPiù articolata

4. Vantaggi e criticità operative

Sgravio under 30

  • Vantaggi: gestione semplice, nessun obbligo formativo, flessibilità.
  • Criticità: limite “de minimis”, rischio revoca in caso di licenziamento o DURC irregolare.

Apprendistato professionalizzante

  • Vantaggi: contributi molto ridotti, percorso formativo che incrementa le competenze interne.
  • Criticità: impegno organizzativo per la formazione, individuazione tutor, vincoli numerici.

5. Esempi pratici

Caso A – Assunzione under 30

  • Retribuzione lorda 1.700 €/mese, contributi ordinari 30% = 510 €;
  • Sgravio 50% → risparmio 255 €/mese × 36 = 9.180 €.

Caso B – Apprendistato professionalizzante

  • Retribuzione inquadramento -2 livelli 1.400 €/mese;
  • Contributi 11,61% → 162 €/mese;
  • Risparmio vs 30% contributi ordinari (510 €) → 348 €/mese × 36 = 12.528 € (+ eventuale esonero 50% per 12 mesi).

6. Quale strumento scegliere?

  • PMI e attività commerciali/stagionali
    prediligono lo sgravio under 30, per semplicità e flessibilità.
  • Grandi imprese o con funzione formativa interna
    traggono maggior beneficio dall’apprendistato professionalizzante.

In prospettiva è auspicabile un’integrazione fra i due strumenti, premiando le aziende che confermano gli apprendisti con un’assunzione stabile.


7. Riferimenti normativi essenziali

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 100-108 e 113-114
  • D.Lgs. 81/2015, art. 44-47
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234
  • Legge 30 dicembre 2023, n. 213
  • D.L. 104/2020 (Decontribuzione Sud)
  • Circolari e Messaggi INPS: n. 40/2018, 56/2023, 3010/2024

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